Dal 4 marzo in vigore le regole delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi
Pubblicato il 05 marzo 2010
Con provvedimento del
3 marzo 2010, l’agenzia delle Entrate attua il disposto dell’articolo 15,
comma 2, del Decreto Legge 78/2009 circa l’effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Circa gli adempimenti di certificazione, comunicazione e dichiarazione, sempre se il credito si riferisce a somme o valori assoggettabili a ritenuta alla fonte, a partire dal 4 marzo 2010, vale quanto segue.
Il terzo erogatore è tenuto: a versare la ritenuta operata utilizzando l’apposito codice
tributo; a comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio
nonché le ritenute effettuate; a certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; a indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate e le ritenute effettuate (l’adempimento deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute).
Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella
dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a
ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Il debitore che deve presentare la dichiarazione 770 è tenuto a indicare i dati
relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito; mentre, non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore.