L’estensione della transazione fiscale in sede di concordato preventivo ai contributi previdenziali è regolata dal decreto legge n. 185/2008 (c.d. “decreto anticrisi”), I criteri applicativi dell’estensione sono a loro volta fissati dal decreto del Lavoro 4 agosto 2009, pubblicato su “Gazzetta Ufficiale” n. 251. Un accordo con l'ente previdenziale, sulla base d’una istanza munita della relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano d'impresa, deve precedere la transazione dei contributi. Esso può riguardare crediti per contributi e premi ed accessori iscritti e non iscritti a ruolo.
La proposta di dilazione non può superare le 60 rate mensili, comprensive degli interessi legali. La transazione fiscale che origina dalle correzioni apportate alla legge fallimentare dal decreto c.d. “anticrisi”, consiste nella possibilità di accompagnare al piano di concordato preventivo una proposta di pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali con relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria, anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Così oggi si può, nel piano di concordato preventivo, formulare una proposta di pagamento dei tributi in forma parziale (anche dilazionata). In questo caso, però, la proposta non può essere inferiore al 100 per cento, per i crediti privilegiati al n. 1), comma 1, dell’articolo 2778 del Codice civile, e per i crediti per premi; inferiore al 40 per cento, per i crediti privilegiati al n 8), comma 1, del detto articolo; inferiore al 30 per cento per i crediti chirografari. Di più: questa proposta di pagamento può riguardare anche i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, non solo i tributi.
Il decreto 4 agosto disciplina la nuova previsione e, in particolare, le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi. Stabilisce che i crediti per contributi, premi e accessori di legge da poter ricomprendere nella proposta di accordo sono quelli assistiti da privilegio; quelli con natura chirografaria; quelli iscritti e non iscritti a ruolo. Restano, altrimenti, esclusi i crediti cartolarizzati e quelli dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato. Gli imprenditori interessati devono presentare all'ente previdenziale proposta di accordo (come detto, corredata da apposita documentazione e dalla relazione del professionista). Gli enti previdenziali possono accedere alla proposta di accordo nel rispetto di alcuni parametri valutativi (idoneità dell'attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazione di eventuali garanzie; riconoscimento formale e incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza e azionabilità dello stesso; correntezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo; versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ai fini dell'accesso alla dilazione dei crediti; essenzialità dell'accordo ai fini della continuità dell'attività dell'impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali).
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