Dal 1° ottobre 2013, il “nuovo” apprendistato col suo “vecchio” ruolo. Potenzialità stroncate dalla burocrazia nonostante gli interventi di semplificazione
Pubblicato il 10 ottobre 2013
Le disposizioni contenute nell’articolo 2 del Decreto legge n. 76/2013 (28 giugno -
Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.) che dal
1° ottobre sono divenute operative, contengono misure di carattere straordinario e temporaneo (applicabili, cioè, sino al 31 dicembre 2015), volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani e che richiede l'adozione di provvedimenti volti a restituire all'apprendistato professionalizzante il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro.
Il CONTRATTO di APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, anche detto CONTRATTO di MESTIERE, consente di assumere lavoratori tra i 18 e i 29 anni, per la durata massima di tre anni (cinque, nel caso di artigiani).
Nel testo, il Dl assegnava alla Conferenza Stato Regioni il compito di definire, entro il 30 settembre 2013, apposite linee guida capaci di garantire regole uniformi per il relativo contratto (di apprendistato professionalizzante o di mestiere), prevedendo in via sussidiaria l'applicazione di un pacchetto di norme in caso di mancata definizione delle linee guida.
La Conferenza Stato Regioni non ne ha adottate entro il termine assegnato, pertanto entrano in vigore, sul piano nazionale, le regole “in via sussidiaria” previste dal Dl (un pacchetto alternativo di norme, più semplici, che non modificano radicalmente la struttura del contratto in virtù della circostanza che, negli ultimi anni, esso è già stato oggetto di notevole semplificazione burocratica).
Talune novità (non di poco conto, per i vantaggi pratici che ne risulteranno), intervenute oggi come deroghe alle norme del Testo Unico sull'Apprendistato -
Decreto Legislativo n. 167/2011, operativo dal 25 ottobre 2011, che ha rappresentato la svolta per la semplificazione burocratica della disciplina - riguardano tre aspetti pratici che si aggiungono ai molteplici stabiliti durante il processo di alleggerimento culminato proprio nel Testo Unico del 2011.
1. Sul piano formativo individuale (Pfi)
(*), documento che le parti devono firmare per avviare il periodo di apprendistato, che definisce il percorso di formazione che sarà erogato al lavoratore, il Dl prevede che l'obbligo di compilarlo sussiste solo per la sola parte di formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche (“formazione professionalizzante”), mentre la redazione del documento può essere omessa per la parte di formazione di base e di carattere trasversale
(**).
n.b. –
il vantaggio sta, qui, nel fatto che il datore di lavoro non è tenuto, al momento della redazione del piano, a informarsi circa l'eventuale formazione regionale.
2. Dal 1° ottobre 2013, la registrazione della formazione e della qualifica professionale acquisita alla fine del periodo di apprendistato, va effettuata dal datore di lavoro utilizzando "il libretto formativo del cittadino" di cui al lontano
Dm 10 ottobre 2005, che riporterà i “contenuti minimi” che in quel libretto fanno richiamo alle “
competenze acquisite in percorsi di apprendimento”.
n.b. –
può essere eventualmente utilizzata altra modulistica, adottata dal contratto collettivo applicato.
3. Il Dl prevede, infine, che per le imprese multi-localizzate (con più filiali) la formazione avvenga nel rispetto della disciplina della Regione (benché le Regioni non abbiano più un ruolo di legislatore in tema di apprendistato) ove l'azienda ha sede legale
(***).
La nuova disciplina, va da ultimo ricordato, estende i contratti di formazione ai lavoratori in mobilità, non ponendo in questo caso alcun limite d’età.
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Nota (*): elaborare il piano formativo dell’apprendista resta la difficoltà più grande capace, sola, di scoraggiare gli imprenditori all’utilizzo della modalità contrattuale dell’apprendistato.
Nota (**): per registrare formazione e qualifica professionale acquisita durante l’apprendistato è ora sufficiente, precisa il Ministero, compilare una sezione del libretto formativo del lavoratore.
Nota (***): il rinvio alle norme regionali è forse riferito alla sola disciplina della formazione di base.
NORME
Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013
Decreto Legislativo n. 167 del 25 ottobre 2011
Decreto ministeriale 10 ottobre 2005