Dal 1° marzo la Tobin tax italiana

Pubblicato il 28 febbraio 2013 Il numero 50/2013 della “Gazzetta Ufficiale” ospiterà il decreto del ministro dell'Economia del 21 febbraio 2013 sulla Tobin tax, che entrerà in vigore dal 1° marzo 2013.

Come già ricordato, la data del pagamento è il 16 del mese successivo a quello in cui sorge il presupposto d'imposta, ma per il 2013 le scadenze sono: il 16 luglio 2013, per le azioni e le operazioni ad alta frequenza effettuate tra il 1° marzo 2013 e il 30 giugno 2013; il 20 agosto 2013, per le operazioni su strumenti derivati, che riguarderà solo le operazioni poste in essere dal 1° luglio 2013.

L’onere è a carico dei soggetti che intervengono in veste di acquirenti, ma se la transazione ha per oggetto contratti derivati l'imposta è a carico di entrambe le parti contraenti.

Nata per contrastare la speculazione, la tassa sulle transazioni finanziarie tradotta in Italia non tocca molte operazioni, che vanno da quelle post successioni e donazioni alle operazioni in cui un intermediario finanziario si interpone tra due parti, ponendosi come controparte di entrambe, nonché il trasferimento di proprietà di quote di fondi comuni di investimento, delle azioni di Sicav e delle quote di Etf (non rientrano nella definizione di titoli rappresentativi). Inoltre, non si applicata sul trading (apertura e chiusura in giornata), sulle obbligazioni, sui titoli di stato e sulle azioni di società che capitalizzano meno di 500 milioni di euro, cosiddette small caps.

Si evidenzia che assolvono l’imposta solo le società fiscalmente residenti, dunque con sede legale nello stato italiano. Pertanto, il numero delle società quotate sul mercato regolamentato italiano le cui azioni saranno colpite dalla Tobin tax scende da 295 a circa 73. Alle esenzioni dal pagamento è dedicato l’articolo 16.

A disciplinare quanto non detto nel Dm interverrà un provvedimento del direttore del l'agenzia delle Entrate.
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