I professionisti che prestano assistenza fiscale ai contribuenti impegnati nell’elaborazione del modello 730/2006 – dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro – sono tenuti al rilascio del visto di conformità ex articolo 35, comma 2, lettera b, del dlgs 241/1997, dovendo quindi verificare:
- la corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con le certificazioni esibite;
- le deduzioni dal reddito non superiori ai limiti indicati dalla legge e la corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
- le detrazioni non eccedenti i limiti previsti dalla legge e la corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della documentazione esibita;
- i crediti non eccedenti le misure previste per legge, spettanti in base ai dati risultanti da dichiarazione e documentazione.
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente, né la valutazione di merito su spese o situazioni soggettive che incidono sulla determinazione di reddito o imposte.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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