È da rimborsare la sostitutiva pregressa se si paga la nuova
Pubblicato il 12 ottobre 2009
La Ctp di Forlì, con sentenza n.
117/4/09, nel silenzio della norma, stabilisce che per effetto del pagamento dell’imposta sostitutiva, ex lege 248 del 2005, sul terreno già rivalutato, secondo la legge 448/01, si ha diritto al rimborso di quanto precedentemente versato. Questo poiché deve essere evitato il duplice versamento per la stessa finalità. La decisione prende le mosse dal caso di un contribuente che aveva pagato la sostitutiva per la rivalutazione di un terreno secondo la legge del 2001, ottenendo un rimborso parziale poiché era trascorso il termine dei 48 mesi, e successivamente aveva pagato (senza scomputare la precedente) un’altra sostitutiva secondo la norma del 2005, che prorogava i termini permettendo la rideterminazione per i possessori di terreni alla data del 1° gennaio 2006.
In merito, i giudici hanno chiarito che il contribuente deve ottenere il rimborso di quanto già versato in passato anche se è decorso il termine di quarantotto mesi.