Da giustificare anche i prelevamenti del professionista da c/c

Pubblicato il 15 agosto 2011 La Cassazione, con sentenza n. 14041 del 27 giugno 2011, in merito all’articolo 32, comma 1, n. 2) del Dpr 600/1973, chiarisce che anche prima dell’intervento della Legge 311 del 2004 (che abilita i compensi a far da base agli accertamenti) i prelevamenti effettuati dal professionista sul proprio c/c bancario costituivano compensi se non idoneamente dimostrati, ossia se il professionista non ne indicava il beneficiario.

Si ricorda che per effetto del comma 1, n. 2) dell’articolo 32 citato, come riformato dalla legge 311/2004, “sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni”. Pertanto, vengono imputate a reddito imponibile (di impresa o di lavoro autonomo) le somme rinvenute sulle movimentazioni dei conti bancari riferibili al contribuente, sia in addebito che in accredito, delle quali non sia stata fornita giustificazione in contraddittorio con l’ufficio.

Ciò, secondo la Corte, è da ritenere valido anche per le operazioni ante 31 dicembre 2004: “sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito - ha portata generale (nonostante l’utilizzo, nella versione applicabile ratione temporis, dell’accezione “ricavi” e non anche di quella “compensi”) ed è applicabile, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale”.

La pronuncia avalla e riprende quanto espresso nella sentenza 11750/2008, sempre della Cassazione, che in merito alla vecchia regola spiega che l’uso della parola “ricavi”, nella seconda parte della norma, non è sufficiente per concludere che la presunzione legale, ricavabile tanto dai versamenti quanto dai prelevamenti, si riferisca solo al reddito d’impresa, non a quello di lavoro autonomo: "La lettera della norma non autorizza ... l’interpretazione restrittiva”.
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