La manovra bis appare suscettibile di produrre anche effetti antievasione. I commi 4 e 5 dell’articolo 38 del provvedimento prevedono infatti che banche, Poste intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione e ogni altro operatore finanziario comunichi all’anagrafe tributaria l’elenco dei soggetti con i quali intrattiene rapporti, indicandone i dati anagrafici, compreso il codice fiscale. Ne restano fuori solo le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale di importo unitario inferiore a 1.500 euro. Il flusso delle informazioni, che sarà utilizzabile anche ai fini della riscossione, dovrà riguardare i rapporti posti in essere a partire dal 1° gennaio 2001 anche se cessati. Si tratta di una novità eclatante, dal momento che finora non esisteva un elenco dei rapporti bancari e finanziari, anche se il legislatore aveva manifestato l’intenzione di creare uno strumento simile sin dalla legge 413/91. Al momento, i verificatori del Fisco non hanno modo di conoscere rapidamente presso quali intermediari finanziari il soggetto sottoposto a verifica intrattenga rapporti, con il risultato di indagini finanziarie lunghe e costose. Quando la nuova normativa entrerà a regime, il problema potrà avviarsi a una facile soluzione, con la possibilità che venga portato a termine anche il lungo percorso istitutivo dell’anagrafe dei conti e dei depositi (emanazione degli ultimi provvedimenti rimasti).
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