La Corte di Giustizia Ue ha stabilito, con sentenza resa nella causa C-415/04 depositata ieri in cancelleria, che le intermediazioni per prestazioni di custodia di bambini in età prescolare effettuate da una fondazione senza scopo di lucro debbano essere esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, purché, però, la prestazione principale disponga dei requisiti soggettivi per l'esenzione, le prestazioni siano indispensabili ai fini dell'ottenimento di una certa qualità del servizio e l'esenzione non provochi una distorsione della concorrenza.
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