L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68 del 30 marzo 2007, precisa che la cancellazione di una società dal Registro imprese non ne determina l'estinzione se non sono esauriti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa. Nella risoluzione si afferma che la vendita all'incanto di un immobile oggetto di un'azione revocatoria fallimentare fa capo al soggetto terzo che ha subito l'azione anche se si è cancellato dal Registro delle imprese e che gli obblighi di fatturazione e versamento spettano al curatore, il quale deve inviare un esemplare della fattura al liquidatore, alla società esecutata o, in mancanza, ai soci, provvedendo a darne comunicazione all'agenzia delle Entrate. Inoltre, viene confermato che la vendita di un immobile abitativo in corso di costruzione va assoggettata ad Iva.
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