Cumulo libero ma non per tutti

Pubblicato il 10 dicembre 2008

La circolare Inps 108/2008 fornisce le indicazioni sull’abolizione, dal 1° gennaio 2009, del divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro autonomo e dipendente. La soppressione viene dall’articolo 19 della legge 133/2008 ed è applicata ai trattamenti vecchi e nuovi liquidati con il sistema retributivo o misto, come pure alle pensioni contributive in presenza di requisiti definiti. Non è invece applicata a coloro che, conseguito il divieto di cumulo in pensione, sono passati al part time o hanno continuato a lavorare, percependo una componente di pensione e una di stipendio. Neppure ai trattamenti provvisori a favore dei lavoratori socialmente utili. Permane, in questo caso il diritto alla piena cumulabilità nel momento in cui la pensione diviene definitiva. Stesse indicazioni per quanti percepiscono un assegno di sostegno al reddito.

Dal 1° gennaio, dunque, le pensioni di anzianità (quelle liquidate interamente con il sistema contributivo sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente) e i trattamenti di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria sono completamente cumulabili con i redditi di lavoro di qualsiasi natura.

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