centrale prestazioni Inps, rispondendo ad un quesito di una sede regionale, afferma che il comma 4, dell’articolo 44, della legge 289/02, permette di effettuare il versamento del cosiddetto “ticket” (comma 2, articolo 44, legge 289/02) oltre il 17 marzo 2003 solo ai pensionati che non sono più in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, senza distinzione dell’attività lavorativa. Quindi non va differenziato lo svolgimento, al 30 novembre 2002, di attività non soggetta a trattenuta lavorativa dallo svolgimento di attività soggetta a trattenuta lavorativa.
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