La Legge di Bilancio 2017 ha previsto la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.
Con circolare n. 60 del 16 marzo 2017, l’INPS ha fornito le prime istruzioni applicative della nuova norma limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, rinviando a successiva circolare le istruzioni relative ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse professionali.
Più nello specifico la circolare si occupa di:
Trattamenti pensionistici in cumulo;
Valutazione della contribuzione estera e titolarità di pensione estera;
Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione;
Recesso dalla ricongiunzione.
Chiarisce la circolare n. 60/2017 che le domande di pensione in cumulo presentate entro il 31 dicembre 2016 e non ancora definite dai soggetti:
in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2016, saranno esaminate alla luce delle predette disposizioni;
non in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2016, saranno esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 2017 e dei chiarimenti forniti con la presente circolare.
Le domande di pensione in cumulo presentate dal 1° gennaio 2017 saranno esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 2017.
Le domande presentate da soggetti che risultino in possesso di periodi assicurativi presso le Casse professionali, saranno tenute evidenza in attesa delle relative istruzioni.
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