Cumulo all’estero per i collaboratori
Pubblicato il 20 febbraio 2008
Con il messaggio n. 4156/08, l’Inps ha chiarito che, in base al principio della totalizzazione dei periodi assicurativi (previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71), i periodi maturati in Italia nella Gestione separata Inps, possono essere computati per il diritto alla pensione a carico del regime generale degli ordinamenti pensionistici degli altri Stati che applicano la normativa internazionale. Inoltre, i lavoratori iscritti alla Gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/95) possono chiedere il computo dei periodi di contribuzione maturati nell’Assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive o esclusive della stessa o in una gestione speciale dei lavoratori autonomi, a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo. Tali requisiti possono essere perfezionati anche con il cumulo dei periodi assicurativi risultanti negli Stati Ue ed in quelli con i quali sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione.