CUD 2010. Obbligo di compilazione dell'RW per chi detiene e trasferisce all'estero

Pubblicato il 22 ottobre 2009

Con le istruzioni alla Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2009 (Cud 2010), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che vanno dichiarati anche gli investimenti all'estero di altra natura, “indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia”, non solo le attività estere di natura finanziaria. Dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d'arte, anche non produttivi di redditi.

L'obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi interessa le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000. La presentazione di quel modulo va anche effettuata da chi, tra i soggetti sopra indicati, abbia effettuato, nel 2009, trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie.

Rammentiamo qui che il Cud 2010 va consegnato, in duplice copia, al contribuente dipendente, pensionato o percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

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