tributaria regionale del Lazio, con sentenza 13/09/06 del 14 marzo scorso, conferma l’indicazione della Cassazione che ritiene che l’Amministrazione finanziaria può rilevare, sia in accertamento che in contenzioso, la nullità dei contratti stipulati dal contribuente al solo scopo di ottenere un risparmio fiscale anche senza un preventivo giudizio di simulazione. In caso di contestazione sarà il giudice tributario a controllare l’esattezza della pretesa fiscale.
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