Nulla è previsto nella nuova legge fallimentare (dlgs n. 5/2006) circa il caso del fallimento – o del concordato preventivo - di un gruppo di imprese, né circa il caso del fallimento di un’impresa inserita in un gruppo. Sotto il profilo della competenza, un’ordinanza del Tribunale di Roma del 4 luglio stabilito che in ipotesi di fallimento di un’impresa facente parte di un gruppo, competente a disporre l’eventuale conversione del fallimento in amministrazione straordinaria è il tribunale che ha dichiarato il fallimento, non quello che ha dichiarato l’insolvenza dell’”impresa madre” ammessa all’amministrazione straordinaria. La soluzione cui è giunto il Tribunale di Roma è stata suggerita dalle regole contenute nella Prodi bis e nella Legge Marzano (articolo 3, comma 3). Ma quest’ultima norma nulla dispone sulla conversione di un fallimento già dichiarato in amministrazione straordinaria.
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