Sentenza di Cassazione numero 528 del 2008: a gestire la crisi aziendale in ipotesi di licenziamenti collettivi e le informazioni sulla altrettanto complessa procedura di mobilità è il sindacato, non il giudice. La legge 223/1991, ha infatti introdotto nelle operazioni che presiedono alla crisi d’Azienda il passaggio da un controllo giurisdizionale effettuato ex post ad un preventivo controllo dell’iniziativa imprenditoriale, devoluto, per l’appunto, alle organizzazioni sindacali. Ne consegue che eventuali inadempienze dell’imprenditore possono essere contestate esclusivamente dal sindacato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".