Cresce il pressing per il rinvio

Pubblicato il 17 aprile 2007

Un milione cinquecento mila richieste inviate via mail agli intermediari a proposito dei contribuenti sottoposti alle indagini finanziarie. Cui s’aggiungeranno quelle relative alle indagini già aperte per le quali non sono arrivati i nulla osta dei direttori o dei comandanti regionali. Cinque/sei mila sono le risposte positive, con una media di due risposte affermative verso ogni contribuente oggetto di monitoraggio. Gli intermediari hanno, però, una chance: l’Agenzia ha trasmesso al vice dell’Economia la loro esigenza di concedere una proroga rispetto alla data del primo invio, con scadenza al 30 aprile 2007. Inoltre, è di prossima pubblicazione un provvedimento agenziale dedicato agli obblighi degli intermediari stessi.

 

In replica alla circolare agenziale 18 - con cui, tra l’altro, le Entrate affermano che nelle comunicazioni degli intermediari all’Anagrafe tributaria (o “Archivio”), con riguardo ai rapporti con la clientela, dovranno essere inclusi i rapporti coperti dal regime di riservatezza di cui all’articolo 14 del Dl 350/2001 (“scudo fiscale”) – Assofiduciaria emana la circolare Com 2007 011, del 5 aprile. In essa sottolinea come l’Agenzia abbia creato un clima di incertezza, soprattutto alla luce di quanto dispone il decreto Visco-Bersani che, laddove ha inteso imporre obblighi che derogassero a precedenti norme di legge di carattere speciale – ad esempio, il nuovo comma 13 dell’articolo 7 stabilisce che “Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro o qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all’Anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l’ammontare delle somme liquidate, la causale dl predetto versamento, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata” - lo ha fatto esplicitamente. Dal che va dedotto che ove tale deroga non sia stata esplicitata nel testo di legge mantengano piena efficacia le precedenti disposizioni che espressamente escludono tale obbligo.   

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