Con intenzione di ridurre l’evasione da riscossione – introducendo un sistema di cooperazione “coattiva” tra le amministrazioni pubbliche – l’articolo 48-bis del Dpr 602/73, i cui effetti si producono a partire dalla pubblicazione del decreto dell’Economia che ne ha reso operativo il contenuto (29 marzo 2008) - ha previsto che i beneficiari di somme di enti pubblici per importi che superano i 10mila euro, potranno vedersi sospendere il pagamento ove risultassero morosità verso gli agenti della riscossione pari, complessivamente, almeno a 10mila euro.
Enti e società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti per cifre maggiori, dovranno perciò interrogare gli uffici centrali della Riscossione (per il tramite di Equitalia Spa) al fine di verificare se il beneficiario è moroso come minimo per quella cifra.
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