Credito d’imposta per gli autotrasportatori

Pubblicato il 07 agosto 2009

Con provvedimento 6 agosto 2009 del direttore dell’agenzia delle Entrate sono state fissate, in tempi rapidissimi, le regole a favore degli autotrasportatori, così come previsto dal decreto anticrisi.

Il provvedimento dell’Agenzia, infatti, dà attuazione alle indicazioni contenute nel comma 8- -septies dell'articolo 15 del decreto legge 78/2009, che introduce nuove misure del credito d’imposta. Il bonus trasporti per il 2009, conferma la misura agevolativa del trasporto disposta per il 2008 dall’articolo 83-bis, comma 26, del decreto legge 112/2008 e che consiste nella concessione di un credito d'imposta pari a una quota parte dell'importo della tassa automobilistica pagata per l'anno 2009 per ciascun veicolo, avente determinate caratteristiche di massa complessiva, posseduto e utilizzato dalle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per l'esercizio della predetta attività.

Il bonus è stabilito nella misura del 38,50% dell’importo pagato come tassa automobilistica per il 2009, per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e del 77% per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate.

Il suddetto credito d'imposta, che può essere usato esclusivamente in compensazione in sede di versamento unitario mediante modello F24. Esso non è rimborsabile, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'Irap, non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del Tuir, non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del Tuir.

I soggetti interessati, prima della fruizione del credito d’imposta, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta utilizzando il modello allegato al provvedimento di approvazione. La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara.

Roberta Moscioni

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Tabelle retributive

05/02/2025

CCNL Commercio intersettoriale Cifa - Accordo integrativo del 15/1/2025

05/02/2025

Commercio Cifa. Minimi salariali

05/02/2025

Personale domestico. Tabelle retributive

05/02/2025

Contributi Inps e premi Inail, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

05/02/2025

Restituzione della NASpI anticipata: pro quota se c'è una causa di forza maggiore

05/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy