tributaria di Pescara è orientata a ritenere non sottoposto alla regola del de minimis l’ulteriore bonus per le assunzioni operate nelle aree svantaggiate, ex articolo 63, legge n. 289/2002. Il 30 giugno 2006 sono stati depositati due analoghi giudizi della nona Sezione, che si sono aggiunti a quello depositato lo scorso 26 aprile dalla decima Sezione e che affermano che il rinvio dell’articolo 63 all’articolo 7 della legge 388/2000 anche per il limite de minimis, operato dalle Entrate nella circolare 11/E, non può essere condiviso (esso é addirittura dannoso). L’interpretazione fornita dal Fisco in quella occasione non è compatibile con il disposto del regolamento comunitario 2204/2002, in materia di incentivi alle assunzioni. I nuovi pronunciamenti dei giudici abruzzesi (la città adriatica è sede naturale a dirimere i contenziosi contro il diniego dell’agevolazione, poiché l’ulteriore incentivo consegue all’approvazione di un’istanza telematica presentata proprio a Pescara) hanno rammentato le condizioni che un aiuto di Stato deve possedere per essere così definito e hanno affermato che l’ulteriore bonus (di 300 euro mensili) non può essere definito tale, sulla scorta dell’appena richiamato regolamento 2204/2002.
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