Il credito Iva trimestrale chiesto a rimborso e confermato nella dichiarazione annuale può essere ceduto a terzi con effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Ciò è quanto è sostenuto nella norma di comportamento 164, diffusa ieri dall’Associazione italiana dottori commercialisti (Adc). L’argomento della norma presenta aspetti di problematicità perchè l’Amministrazione finanziaria ha sempre negato la cedibilità di questi crediti in base al Dl 70/88, articolo 5, comma 4-ter. Con il nuovo documento, inoltre, l’Adc contesta la posizione negativa espressa dalle Entrate anche nella circolare 6/2006. Secondo le argomentazioni dell’Associazione, si considera legittima e ammissibile la cessione dei crediti Iva chiesti a rimborso trimestralmente a condizione che essi risultino dalla successiva dichiarazione annuale e che siano adempiute le formalità previste dall’articolo 69 del rd 2440/1923. Ne consegue che la cedibilità del credito Iva annuale o trimestrale chiesto a rimborso non deroga alle norme civili e fiscali che disciplinano la cessione dei crediti d’imposta e che, di conseguenza, sia ad essa applicabile il principio generale per cui qualsiasi credito è, in linea di principio, cedibile. Per il testo integrale della Norma di comportamento 164 si veda il testo dell’articolo.
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