tributaria regionale del Lazio, nella sentenza 131/29/2006, del 22 marzo 2006, sostiene che il contribuente che non abbia successivamente utilizzato il credito Iva richiesto erroneamente in sede di dichiarazione annuale non incorre in irregolarità sanzionabili. Ovvero: in dipendenza di un errore che si sia risolto senza arrecare pregiudizio per l’Erario, la fattispecie sostanzia una semplice irregolarità formale che, in applicazione dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000), non richiede l’applicazione di sanzioni. Il riferimento normativo è l’articolo 3, comma 2, del decreto 472/1197, a norma del quale “nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.
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