Le cessioni dei crediti di imposta sui redditi, risultanti dalla dichiarazione di società o enti appartenenti ad un gruppo, possono essere ceduti a una o più società del gruppo stesso (articolo 43-ter, Dpr 602/73), mentre queste agevolazioni non sono previste nel caso di cessione dell'eccedenza d'imposta a soggetti non appartenenti al gruppo, per i quali sono cedibili invece solo i crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi del cedente (articolo 43-bis, comma 1, Dpr 602/73). Secondo il parere del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, d'ora in avanti l'utilizzo del credito d'imposta è destinato a subire nuove limitazioni per non incorrere nel caso di un vantaggio indebito (pareri 36 e 37 del 14 ottobre 2005).
La richiesta di interpello, per il Comitato, che conferma un orientamento espresso dal Ministero delle Finanze nel 1998, è ammissibile solo se effettuata a carattere preventivo e cioè prima che sia intervenuto l'accertamento o, comunque, sia stata avviata l'attività di controllo, che abbia dato il via ad atti istruttori aventi rilevanza esterna (circolare n. 135, del 28 maggio 1998).
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