E’ del 19 maggio la notizia - presente nel sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – della proroga del termine entro cui possono essere svolte le attività finanziate con i fondi del cinque per mille e, di conseguenza, del termine entro il quale deve essere assolto il relativo obbligo di rendicontazione concernente gli importi accreditati durante l'anno solare 2019 e imputabili agli anni finanziari 2017 o antecedenti.
Anche questo ambito risente delle misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Possono essere considerate ammissibili, ai fini della rendicontazione del contributo del cinque per mille, spese sostenute per far fronte all'emergenza sanitaria in corso solo se le stesse siano imputate ad attività rientranti nell'oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie.
L’anno finanziario di riferimento è dunque il 2017 (periodo d’imposta 2016).
La nota n. 4344 del 19 maggio 2020, contiene i predetti chiarimenti e l’importante specificazione che l’impiego dei fondi del cinque per mille a disposizione deve essere coerente con le attività che rientrano nell’oggetto sociale e con le finalità statutarie.
Come disposto dall’articolo 35 del D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia” (L. N. 27/2020), ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, possono slittare le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno finanziario 2017 entro il 31 ottobre 2020 (originariamente, la scadenza era al 10.7.2020 o al 6.8.2020). In più, per il solo 2020 il termine per redigere il rendiconto (con relazione illustrativa) da cui risultino destinazione ed utilizzo del denaro, è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.
Va, in ogni caso, considerato che alla luce della ratio dell’intervento normativo - consistente nel rendere fruibile agli enti del Terzo settore un più ampio margine temporale di operatività in ragione dello stato d’emergenza in corso - la disposizione sia da ritenere applicabile, secondo il criterio di cassa, anche ai contributi parimenti erogati, in via eccezionale, nel corso del 2019, sebbene imputati ad anni finanziari antecedenti il 2017, per i quali la scadenza del termine di utilizzo non sia anteriore al 31 gennaio 2020 (termine iniziale del periodo emergenziale dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020).
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