I professionisti per i quali non è stato possibile verificare il requisito dell’iscrizione esclusiva alla cassa privata hanno diritto all’indennità COVID-19 del Fondo per il reddito di ultima istanza (ex art 44 DL 18/2020).
Il ministero del Lavoro dà il via al pagamento da parte della Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti dell’indennità per il mese di marzo 2020.
Con la nota n. 29/7330 del 14 luglio 2020, il Ministero (Direzione generale per le politiche previdenziali), nel rispondere ad un interpello presentato dalla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, spiega che, in seguito all’abrogazione ex Dl 34/2020 in vigore dal 19 maggio 2020, il requisito dell’iscrizione esclusiva ad un solo ente:
Si ricorda che il requisito era in vigore dal 9 aprile ex Dl 23/2020 (dopo che gli enti di previdenza avevano già iniziato a raccogliere le istanze dai propri iscritti).
Il commento del presidente Cnpadc, Walter Anedda, è positivo: “la linea interpretativa proposta dalla Cassa è stata fatta propria dal ministero e va non solo a vantaggio dei 908 colleghi che erano rimasti esclusi ma anche degli iscritti delle altre Casse che si trovano nella medesima situazione”.
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