COVID-19. Casse private: 600 euro, cade l’iscrizione esclusiva

Pubblicato il 27 luglio 2020

I professionisti per i quali non è stato possibile verificare il requisito dell’iscrizione esclusiva alla cassa privata hanno diritto all’indennità COVID-19 del Fondo per il reddito di ultima istanza (ex art 44 DL 18/2020).

Il ministero del Lavoro dà il via al pagamento da parte della Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti dell’indennità per il mese di marzo 2020.

Con la nota n. 29/7330 del 14 luglio 2020, il Ministero (Direzione generale per le politiche previdenziali), nel rispondere ad un interpello presentato dalla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, spiega che, in seguito all’abrogazione ex Dl 34/2020 in vigore dal 19 maggio 2020, il requisito dell’iscrizione esclusiva ad un solo ente:

  1. non è necessario per le richieste rimaste “pendenti” (dunque sarebbe escluso chi ha revocato l’iniziale richiesta);
  2. potranno ottenere i 600 euro di marzo non solo i soggetti che hanno presentato la domanda quando il requisito dell’iscrizione esclusiva non era stato introdotto, ma anche coloro che hanno presentato la domanda tra il 9 aprile e il 19 maggio, cioè dalla data di introduzione del requisito di esclusività fino alla data della sua abrogazione.

Si ricorda che il requisito era in vigore dal 9 aprile ex Dl 23/2020 (dopo che gli enti di previdenza avevano già iniziato a raccogliere le istanze dai propri iscritti).

Il commento del presidente Cnpadc, Walter Anedda, è positivo: “la linea interpretativa proposta dalla Cassa è stata fatta propria dal ministero e va non solo a vantaggio dei 908 colleghi che erano rimasti esclusi ma anche degli iscritti delle altre Casse che si trovano nella medesima situazione”.

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