Costruttori agevolati solo se l'edificio è stato sanato
Pubblicato il 22 aprile 2009
Con sentenza n. 9383 del 21 aprile 2009, la Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da una cooperativa edilizia contro la decisione con cui la commissione regionale della Campania aveva ritenuto illegittima la concessione del beneficio dell'Iva agevolata in quanto non era stata ancora ottenuta la sanatoria sull'immobile realizzato. I giudici di legittimità, in proposito, hanno spiegato che, per effetto dell'art. 41-ter della legge n. 1150 del 1942, il riconoscimento del beneficio fiscale dell'aliquota Iva agevolata, è subordinato e/o condizionato all'effettivo rilascio di un provvedimento di sanatoria delle difformità edilizie ostative riscontrate. L'applicazione dell'aliquota agevolata in materia di Iva, continua la Corte, “costituisce un'eccezione alle normali disposizioni in materia di aliquota ordinaria e per la sua applicazione è il contribuente che deve provare l'esistenza dei presupposti”.