Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, nel parere n. 14 del 22 marzo 2007, interviene a chiarire che i costi dei beni che si sono acquistati da imprese domiciliate in Paesi che fanno parte della black list sono deducibili se i prezzi sono più convenienti di quelli praticati nel mercato italiano e di quelli che si sarebbero dovuti sostenere per la produzione propria. Dunque, l’acquisto conveniente è sufficiente per dimostrare, in sede di accertamento, l’effettivo interesse economico dell’operazione. In considerazione del carattere preventivo attribuito dalla legge all’interpello oggetto del parere, la prova della convenienza non dovrà essere fornita per gli acquisti che avverranno dal giorno successivo ad uno specifico parere favorevole del Comitato consultivo.
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