La Corte di giustizia europea interviene sui confini di esenzione dall’Iva per determinate attività.
Con la sentenza relativa alla causa C-274/15, depositata il 4 maggio 2017, in tema di cost sharing (ripartizione dei costi per i servizi infragruppo) spiega che se un membro dell’associazione svolge, accanto a un’attività esente, anche un’attività imponibile, le prestazioni di servizi ad esso erogate dall’associazione possono comunque essere esentate dall’imposta, a condizione, peraltro, di essere immediatamente dirette all’esercizio della sua attività esente e non dell’attività imponibile.
La sentenza è in contrasto con quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella la circolare 23/2009: l’esenzione di cui all’art. 10, comma 2 si applica al consorziato che riceva dal consorzio prestazioni esenti anche se trattasi di prestazioni di servizi destinate allo svolgimento delle marginali operazioni imponibili del consorziato.
Con la sentenza relativa alla causa C-699/15, depositata il 4 maggio 2017, si precisa che sono esenti anche le “prestazioni strettamente connesse” alla prestazione principale esente.
Nel caso di specie: sono esenti da Iva, in quanto accessorie ad una prestazione principale esente - articolo 132, par. 1, lettera i), della direttiva Iva – ossia le prestazione principale di insegnamento, le attività di ristorazione e di intrattenimento che gli studenti di un College, nell’ambito della loro formazione e a titolo oneroso, svolgono nei confronti di terzi, a patto che tali servizi siano indispensabili alla loro formazione, non siano destinati a generare entrate supplementari all’istituto, non generando operazioni in diretta concorrenza con imprese commerciali soggette ad Iva.
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