L'articolo 2409-septiesdecies del Codice civile, in materia di consiglio di amministrazione nelle società per azioni che abbiano optato per il sistema monistico di amministrazione e controllo, stabilisce che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione e precisa che almeno un terzo dei componenti del consiglio dev'essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 2399, comma 1, del Codice civile e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.
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