Tra i rinvii di tutte le attività che richiedono la copresenza di più persone per l'emergenza Coronavirus, rientrano anche la trattazione delle conciliazioni e le certificazioni.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 2117 del 10 marzo 2020, alla luce del Dpcm 9 marzo 2020 e della nota Capo Ispettorato del 9 marzo 2020 prot. n. 82, chiarisce che il termine perentorio da rispettare è esclusivamente quello previsto ai fini della convocazione (ex articolo 7, comma 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604): la Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta.
Non vi rientrano i termini di trattazione delle medesime procedure, stabiliti dalla prassi - circolare n. 3 del 16 gennaio 2013 - in virtù della ordinaria operatività degli Uffici.
Per tale motivo, si provvederà a:
In calce alla nota, altre due precisazioni:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".