L’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle agevolazioni per le erogazioni liberali in denaro effettuate alla Protezione Civile per l’emergenza Coronavirus.
Non rientrano nelle agevolabili le donazioni in contanti.
Con la risoluzione 21 del 27 aprile 2020, l’Agenzia spiega che l’esigenza di prevenire eventuali abusi rende necessario - in via ordinaria ed anche ai fini dell’agevolazione ex articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) - che le erogazioni liberali in denaro debbano essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
Dunque, la detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Nella risoluzione sono forniti chiarimenti in merito alle donazioni alla Protezione Civile.
In linea generale, il diritto alla detrazione si ottiene se dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ma la Protezione Civile (istante) è stata autorizzata ad accettare erogazioni liberali, anche in denaro, mediante l’apertura di conti correnti bancari dedicati.
Pertanto, in deroga, è sufficiente, ai fini della detrazione in commento, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19.
Per le erogazioni di denaro pervenute per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall’articolo 27 della legge n. 133 del 1999, i contribuenti potranno detrarre la donazione se in possesso di due documenti:
Se i versamenti sono effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ma sempre per l’emergenza COVID-19, o se dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni necessarie, ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento istante rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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