Copertura figurativa per i congedi

Pubblicato il 18 marzo 2008 L’Inps, con il messaggio 6361 del 17 marzo 2008, comunica che è prevista la copertura contributiva del congedo di maternità/paternità e congedo parentale in presenza di adozioni e affidamenti. Dall’entrata in vigore della legge 903/77 (18/12/1977), il congedo di maternità/paternità riconosciuto in caso di adozioni nazionali e internazionali e di affidamento è equiparato al congedo di maternità/paternità. Ciò vuol dire che se esso viene fruito in costanza di rapporto di lavoro, l’accredito figurativo non richiede alcuna anzianità contributiva pregressa. Se il congedo si verifica fuori del rapporto di lavoro, la copertura figurativa per la pensione è subordinata al fatto che, alla domanda, il genitore adottivo o affidatario possieda cinque anni di contributi versati in costanza di rapporto di lavoro. Inoltre, il congedo parentale – per effetto delle nuove disposizioni – può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del bambino e comunque non oltre il compimento della maggiore età.
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