Cooperazione giudiziaria: niente anticipi per l'audizione dei testimoni
Pubblicato il 19 febbraio 2011
La Corte di giustizia dell'Ue, con sentenza del 17 febbraio 2011, pronunciata relativamente alla causa
C-283/09, si è occupata dell'interpretazione del Regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.
L'occasione è stata data da una controversia in cui un cittadino polacco aveva adito il suo ex datore di lavoro per ottenere il risarcimento dei danni relativo ad un patto di non concorrenza. Nell'ambito di tale procedimento, il giudice polacco adito aveva richiesto, ai sensi del Regolamento n. 1206/2001, l'audizione di un testimone al giudice irlandese. Quest'ultima, tuttavia, aveva subordinato l'audizione al pagamento di un anticipo dell'importo relativo alle spese da versare ai testimoni in base al diritto irlandese.
Per i giudici europei, gli articoli 14 e 18 del Regolamento citato “
devono essere interpretati nel senso che un'autorità giudiziaria richiedente non è tenuta, nei confronti dell'autorità giudiziaria richiesta, al versamento di un anticipo ovvero al successivo rimborso dell'indennità riconosciuta al testimone interrogato”.