Cooperative di consumo, giro di vite sugli utili

Pubblicato il 07 luglio 2008 La Manovra d’estate – Dl 112/08 – con l’articolo 82, commi 28 e 29, opera la maggiorazione della base imponibile Ires per le cooperative di consumo, ossia per quelle coop che forniscono beni e servizi verso soci consumatori finali, indicate nell’apposita categoria della sezione dell’Albo delle cooperative a mutualità prevalente tenuto presso le Camere di Commercio. Per tali cooperative le modalità di calcolo dell’imponibile Ires sono disposte dall’articolo 1, comma 460, della legge 311/04 che prevede che, in caso in cui i ricavi conseguiti con i soci risultano superiori al 50% dei ricavi complessivi relativi all’attività caratteristica, le stesse possano accantonare gli utili a riserva indivisibile (secondo l’articolo 12 della legge 904/77) sottraendoli alla tassazione. Con la recente manovra l’agevolazione descritta non si applica più per la quota del 30% degli utili netti annuali (20% per le coop agricole) ma per il 55%. La stretta si traduce, in sostanza, nella previsione che le cooperative di consumo e loro consorzi possono invocare l’esenzione da Ires per un ammontare pari al 45% degli utili netti annuali se l’assemblea destina a riserva indivisibile almeno il 45% dell’utile stesso, con il conseguente aggravio d’imposta sull’utile dell’esercizio di oltre l’80%. La regola ha effetti dal periodo d’imposta in corso al 25 giugno 2008.
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