Coop sociali, prelievo rebus

Pubblicato il 28 agosto 2006

In materia di cooperative sociali resta ancora da confermare l’originaria possibilità di applicare sia il regime Iva di esenzione sia, in alternativa, quello con aliquota ridotta del 4%, come sostenuto dal ministero delle Finanze con la circolare n. 168/E/98. Sulla questione si è aperta un’accesa discussione che ha portato a far concordare pienamente sul primo punto, mentre sul secondo si sono venuti ad evidenziare rilievi critici diversi. Le incertezze nascono dal fatto che le successive indicazioni delle Entrate hanno posto una serie di dubbi interpretativi circa l’applicazione dell’opzione creando così non pochi problemi di ordine pratico: in più di una occasione, infatti, i committenti hanno bloccato i pagamenti di fatture ritenendo il regime Iva applicato dalla cooperativa incompatibile con le istruzioni delle Entrate. Alla fine, dopo numerose prese di posizione diverse, le Entrate hanno ritenuto: applicabile il regime Iva di esenzione oppure il 4% per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali effettuate da cooperative sociali sia se svolte in conseguenza di appalti o convenzioni sia se effettuate direttamente a favore del soggetto assistito; applicabile il regime Iva di esenzione per le prestazioni infermieristiche, educative, gestioni case di riposo e di asili nido, in quanto prestazioni oggettivamente esenti indipendentemente dal soggetto erogatore. 

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