Il ministero del Lavoro ha emesso la risposta all’interpello n. 32/08, avanzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, con cui chiarisce che non rientrano nel periodo di comporto – periodo massimo previsto per la conservazione del posto di lavoro - le assenze determinate da un’interruzione della gravidanza, avvenuta entro i 180 giorni dall’inizio della gestazione. Dunque, l’aborto entro i sei mesi è considerato come “malattia determinata dalla gravidanza” ed è collocato nell’alveo dell’articolo 20 del dpr 1026/76.
Con la risposta all’interpello n. 34/08, invece, il ministero del Lavoro ribadisce il diritto per i soci lavoratori delle cooperative al Tfr e il conseguente obbligo di versamento al fondo di previdenza complementare o all’Inps da parte di queste ultime.
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