Dalla conferenza stampa congiunta Inps/Adepp si è appreso che è stata sottoscritta dalle parti la convenzione quadro che disciplina le modalità procedurali per liquidare le pensioni in totalizzazione ed in cumulo nel caso in cui l’avente diritto abbia periodi assicurativi anche presso casse professionali (ex lege n. 232 del 2016, legge di Bilancio 2017).
La domanda dovrà essere presentata all’Ente/Cassa di ultima iscrizione, in caso di più forme assicurative è facoltà dell’assicurato scegliere l’Ente/Cassa cui presentare la domanda.
Si legge sul sito Adepp, che i prossimi passi saranno:
Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, ha ringraziato l’Adepp per il lavoro fatto. Si sono dovute rintracciare modalità operative che consentano all’Inps ed agli Enti/Casse coinvolti il rispetto del dettato normativo, che ha previsto ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti presso Enti/Casse. Questi, infatti, in base ai propri regolamenti, prevedono requisiti anagrafici differenti rispetto a quelli indicati dalla norma.
Già l’Inps – con le circolari n. 60 del 16 marzo 2017 e 140 del 12 ottobre 2017 – aveva fornito le istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo di periodi assicurativi presso le forme assicurative gestite dallo stesso Istituto e, recepiti i chiarimenti forniti in data 9 ottobre dal Ministero del Lavoro, sul cumulo dei periodi assicurativi anche presso gli Enti/Casse.
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