E’ stata siglata, il 24 febbraio 2017, la Convenzione quadro tra il Consiglio nazionale forense e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche, ai sensi dell’art. 40 Legge n. 247/2012 e dell’art. 5 Decreto del Ministero della Giustizia n. 70 del 17 marzo 2016.
Detta Convenzione, in particolare, consente l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense, in costanza dell’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG – 01), ed individua le modalità di svolgimento di tale tirocinio, idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari.
In attuazione dell'Accordo, i vari Consigli degli Ordini possono attivare, ai sensi del citato art. 5 D.m. n. 70/2016, apposite convenzioni con le locali Università presso cui è attivo il corso di laurea in Giurisprudenza, la stipula delle quali è condizione per la predetta anticipazione del tirocinio.
Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione del tirocinio in costanza di studi universitari e prima della laurea lo studente che sia in regola con lo svolgimento degli esami dei primi quattro anni, purché abbia ottenuto i crediti nei seguenti settori scientifico – disciplinari:
La domanda di iscrizione al registro dei praticanti è presentata al Consiglio dell’Ordine ed è altresì corredata:
Durante lo svolgimento del semestre anticipato di pratica forense, devono essere garantite sia la proficua prosecuzione del corso di studi, sia l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di cui al progetto formativo. Inoltre, in detto periodo, il praticante non è esentato dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43 Legge professionale (corsi di formazione per l’accesso alla professione forense).
A tal proposito, le Università possono convenire con i Consigli degli Ordini, l’istituzione e l’organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione del semestre, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio legale.
Il professionista presso cui lo studente svolge il tirocinio, sotto la vigilanza del Consiglio dell’Ordine, garantisce l’effettivo carattere formativo della pratica medesima, privilegiando il coinvolgimento del laureando nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie. Il medesimo dominus, insieme al tutor accademico e d’intesa con il Consiglio dell’Ordine, può inoltre individuare delle materie o delle questioni specifiche sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti o ricerche, anche ai fini dell’elaborazione della tesi da discutere in sede di laurea.
Ancora – si legge nella Convenzione quadro - stante la riduzione delle ore di frequentazione dello studio legale, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere nel corso del semestre può essere ridotto da 20 a 12.
Nei casi in cui lo studente praticante non consegua la laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non lo riprende, è cancellato dal registro dei praticanti ed il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti. Così come rimane privo di effetti quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provvede, entro 60 giorni, a confermare l’iscrizione nel registro dei praticanti.
La pratica dello studente universitario – riferisce ancora la Convenzione – non dà diritto instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Mentre sussiste l’obbligo per i tirocinanti di osservare gli stessi doveri e le stesse norme deontologiche degli Avvocati, nonché di sottostare al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.
Al termine del semestre di tirocinio, lo studente praticante redige una relazione finale con descrizione dettagliata delle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico. Sulla base di apposite verifiche, il Consiglio dell’Ordine rilascia poi l’attestato di compiuto tirocinio semestrale, a meno che ritenga di non rilasciarlo, qualora dette verifiche abbiano dato risultati insufficienti. In tale ultimo caso sia il praticante che l’Avvocato presso cui ha svolto tirocinio, devono essere sentiti.
Quadro normativo |
Convenzione quadro Consiglio Nazionale forense e Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche, del 24 febbraio 2017; Legge n. 247/2012; Decreto Ministero della giustizia n. 70/2016; D.p.r. n. 445/2000. |
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