Il ministero del Lavoro, con la nota n. 7208 del 13 dicembre risposta ad un interpello dell’Associazione nazionale consulenti del lavoro, chiarisce che la competenza del “Comitato regionale per i rapporti di lavoro” riguarda esclusivamente gli atti elencati nell’articolo 17 del Dlgs 124/2004 connessi ad accertamenti ispettivi e nei casi in cui viene contestata l’esistenza del rapporto di lavoro o la sua qualificazione. Mentre, la decisione sui ricorsi contro tutti gli atti di natura amministrativa che non siano verbali di accertamento dell’Istituto e comunque riguardino la sussistenza del rapporto o una diversa qualificazione, è di competenza del Comitato regionale dell’Inps.
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