Controllo giudiziario, regole chiare

Pubblicato il 11 maggio 2009

I principali orientamenti giurisprudenziali dei tribunali italiani, dopo la riforma del diritto societario in materia di applicazione del nuovo art. 2409 c.c, ritengono che, in presenza di un danno potenziale e di irregolarità attuale degli amministratori, i soci e i sindaci siano legittimati a ricorrere al controllo giudiziario. In particolare, i soci possono rivolgersi al tribunale senza la preventiva denunzia delle irregolarità ai sindaci mentre questi ultimi possono chiedere il controllo senza la preventiva denuncia dei fatti all'assemblea. In proposito, il Tribunale di Mantova, in una sentenza del 9 dicembre 2009, ha evidenziato come ai fini dell'ispezione, sia sufficiente “la sussistenza di fondati sospetti in ordine alla commissione di gravi irregolarità aventi rilevanza attuale, che possono recare danno alla società e non solo la loro esistenza”.

Con un'importante sentenza del 14 maggio 2008, poi, il Tribunale di Napoli ha ammesso che anche i sindaci nominati per obbligo nelle srl siano legittimati a richiedere il controllo giudiziario della società ai sensi dell'art. 2409 c.c.; non sarebbe ammissibile – si legge nella sentenza - che i componenti degli organi di controllo di srl e spa siano assoggettati alla medesima responsabilità senza essere dotati degli stessi mezzi di reazione.

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