La Corte di cassazione, in occasione di un ricorso dell'agenzia delle Entrate relativo a sentenze di merito, chiarisce che se la cartella di pagamento emessa in esito al controllo automatizzato ha un elevato grado di attendibilità delle irregolarità - quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo - non necessita di un confronto preventivo, essendo comunque possibile l’impugnazione della pretesa. Dunque, non c'è violazione dell’articolo 6 dello Statuto del contribuente né omessa notifica della comunicazione di irregolarità, come erroneamente stabilito dai giudici di merito.
Con la sentenza in oggetto, la n. 19861 del 5 ottobre 2016, viene chiarito che:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".