Con la lettera circolare del 25 febbraio 2019, n. 1881, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle ipotesi in cui si verifichino modifiche degli assetti proprietari in seno al datore di lavoro, con riferimento alle autorizzazioni rilasciate per l’installazione di impianti audiovisivi o altri strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, materia disciplinata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e riformata nel 2015 con il Jobs Act.
Analizziamo, allora, i recenti chiarimenti forniti dall’Ispettorato, per poi illustrare il quadro normativo dei controlli sui luoghi di lavoro.
Il quesito affrontato nella richiamata circolare dell’INL riguarda l’eventuale necessità di rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative previste per il controllo a distanza dei lavoratori, in caso di modifica degli assetti proprietari.
Sul punto, l’INL ha specificato che il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti o strumenti di controllo non integra di per sé profili di illegittimità, qualora gli stessi siano stati installati osservando le procedure di autorizzazione previste dall’art. 4 della legge del 20 maggio 1970, n. 300 (G.U. n. 131 del 27 maggio 2970).
Ancora, l’INL ha fatto presente che la regola in questione vale a condizione che non siano intervenuti i seguenti mutamenti:
- dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
- delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo.
In definitiva, dunque, il titolare subentrante dovrà comunicare all’Ufficio che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti una dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.
NB! Qualora invece siano mutati i presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 della l. n. 300/1970. |
Come anticipato, l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori è stato riformato dal “Jobs Act”, che ha introdotto importanti modifiche rispetto alla possibilità del datore di lavoro di operare un controllo sull’attività lavorativa svolta dai propri dipendenti.
Prima della riforma in commento, vigeva un divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, salvo i casi in cui il datore di lavoro, per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, intendesse installare nuove apparecchiature dalle quali potesse derivare un controllo a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti.
In tal caso, era necessario il previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, di un’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Tuttavia, a seguito delle innovazioni tecnologiche che hanno investito nell’ultimo decennio il mondo del lavoro, è emersa sempre più forte l’esigenza di aggiornare la normativa di fronte alle mutate esigenze organizzative e produttive delle imprese.
Di conseguenza, come si vedrà nel paragrafo successivo, nella nuova versione dell’art. 4 è stato eliminato l’esplicito divieto di controllo a distanza della prestazione lavorativa e sono state individuate le condizioni e finalità per le quali è permesso l’utilizzo degli strumenti che consentono un tale controllo.
Il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015) recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, ha modificato interamente l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori in tema di controlli a distanza dei lavoratori.
Con la modifica è stata introdotta la disciplina relativa all'installazione degli impianti audiovisivi e all’utilizzo degli strumenti potenzialmente in grado di controllare l’attività dei dipendenti.
La novità principale di tale intervento riformatore è che il secondo comma dell’articolo 4 dello Statuto esclude la necessità di una procedura autorizzatoria per la fornitura degli strumenti utili per la prestazione lavorativa (ad es. telefono, computer, tablet) e per l’installazione di dispositivi necessari per registrare l’accesso o le presenze del lavoratore (ad es. badge), attraverso i quali i controlli possono essere legittimamente effettuati.
Secondo il nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, gli impianti audiovisivi e gli strumenti di controllo a distanza sono ammessi solo in presenza di:
L’installazione di tali strumenti, giustificata dalle predette esigenze, è possibile solo:
Ulteriormente, per le realtà produttive dislocate su più territori, è possibile stipulare accordi ad hoc con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di accordo, gli impianti o gli strumenti di controllo possono essere installati:
Ad ogni modo, si fa presente che il datore di lavoro può utilizzare le informazioni raccolte attraverso l’esercizio del potere di controllo a distanza nonché con gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione, per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, purché i lavoratori siano informati adeguatamente circa le modalità con le quali devono essere utilizzati gli strumenti concessi in dotazione e le modalità con le quali verrà esercitato il controllo, sempre nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) e attualmente, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
In definitiva, una volta che il datore di lavoro ha fornito ai propri dipendenti adeguate informative circa le discipline e regole aziendali inerenti l’utilizzo delle e-mail, dei telefoni cellulari, dei pc etc., sulle modalità di effettuazione dei controlli da parte dell’azienda, nel rispetto della normativa sulla privacy, gli elementi raccolti tramite tali apparecchiature potranno essere utilizzati anche al fine di verificare la diligenza del dipendente nell’adempimento dei propri obblighi.
NB! Qualora il lavoratore non sia adeguatamente informato dell’esistenza e delle modalità d’uso delle apparecchiature di controllo e delle modalità di effettuazione dei controlli, i dati raccolti non saranno utilizzabili a nessun fine, nemmeno a scopo disciplinare. |
Relativamente alle modalità di conduzione dell’istruttoria necessaria per l’installazione degli impianti audiovisivi e sulla valutazione dei presupposti legittimanti, si precisa che l'istruttoria spetta al personale ispettivo ordinario o amministrativo operante all’interno delle varie unità organizzative e, solo in casi assolutamente eccezionali comportanti valutazioni tecniche di particolare complessità, anche al personale ispettivo tecnico.
Il personale dovrà valutare l’effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento, tenendo presente: le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale che la legge pone come condizione per ottenere l’autorizzazione.
A tale proposito, viene specificato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato sulla base delle specifiche ragioni dichiarate dall’istante in sede di richiesta e che l’attività di controllo è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato, il quale non può essere modificato nel corso del tempo.
Di conseguenza, eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo, dovranno verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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