L’agenzia delle Entrate sta mettendo a punto un documento che fornisce istruzioni ai verificatori tributari sui metodi di controllo in caso di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva dei documenti. In sintesi, tra le altre cose si precisa che:
- gli Uffici, nel rispetto del principio di arrecare il minor danno possibile dettato dallo Statuto dei diritti del contribuente, devono richiedere la stampa dei documenti solo quando le richieste rispondano ad una effettiva esigenza di controllo;
- in caso di tenuta delle scritture presso terzi il contribuente deve avere un’apposita attestazione rilasciatagli dal conservatore, il quale dovrà essere disponibile all’accesso degli Uffici ed all’esibizione dei documenti;
- la trasmissione dell’impronta dell’archivio elettronico è prescritta per l’estensione temporale della validità ai fini fiscali dei documenti informatici.
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