di Cassazione, con la sentenza n. 6758 del 21 marzo precisato che il contribuente, contro l’efficacia dell’accertamento fondato sul redditometro, può opporre contestazioni specifiche, come l’età, la professione e la qualità dell’economia territoriale in cui l’attività è svolta. Nel caso in questione, l’accertamento era stato effettuato applicando i parametri, ovvero strumenti accertativi di tipo presuntivo, in relazione ai quali il Fisco aveva registrato un maggior imponibile rispetto a quanto dichiarato dal professionista. Il professionista accertato aveva elaborato, sia nei gradi di merito che nel ricorso per Cassazione, una linea difensiva fondata sulla sua veneranda età, sulla tipologia della professione svolta e soprattutto sul tipo di economia territoriale in cui esercitava la sua attività. I giudici di legittimità hanno ratificato l’operato delle Commissioni tributarie e hanno affermato che il contribuente può avanzare prove contrarie rispetto ai risultati dell’accertamento condotto in base all’applicazione del redditometro. ha concluso che l’accertamento operato dal Fisco era da considerarsi inattendibile, perchè fondato solo sull’applicazione dei parametri presuntivi e perchè le specifiche eccezioni avanzate dal contribuente, e non contestate dall’Ufficio, si sono dimostrate vere.
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