Contro il redditometro ammesso il limite d’età

Pubblicato il 30 aprile 2007

di Cassazione, con la sentenza n. 6758 del 21 marzo precisato che il contribuente, contro l’efficacia dell’accertamento fondato sul redditometro, può opporre contestazioni specifiche, come l’età, la professione e la qualità dell’economia territoriale in cui l’attività è svolta. Nel caso in questione, l’accertamento era stato effettuato applicando i parametri, ovvero strumenti accertativi di tipo presuntivo, in relazione ai quali il Fisco aveva registrato un maggior imponibile rispetto a quanto dichiarato dal professionista. Il professionista accertato aveva elaborato, sia nei gradi di merito che nel ricorso per Cassazione, una linea difensiva fondata sulla sua veneranda età, sulla tipologia della professione svolta e soprattutto sul tipo di economia territoriale in cui esercitava la sua attività. I giudici di legittimità hanno ratificato l’operato delle Commissioni tributarie e hanno affermato che il contribuente può avanzare prove contrarie rispetto ai risultati dell’accertamento condotto in base all’applicazione del redditometro. ha concluso che l’accertamento operato dal Fisco era da considerarsi inattendibile, perchè fondato solo sull’applicazione dei parametri presuntivi e perchè le specifiche eccezioni avanzate dal contribuente, e non contestate dall’Ufficio, si sono dimostrate vere.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Acconto IVA 2024: guida completa alla scadenza del 27 dicembre

24/12/2024

Possessori strutture ricettive all'aperto: aggiornamento catastale 2025

24/12/2024

Artigiani: come applicare la riduzione dei premi INAL per il 2024

24/12/2024

Prodotti difettosi: anche il fornitore può esserne responsabile

24/12/2024

Sicurezza sul lavoro: dall'INAIL il rating per misurare le prestazioni aziendali

24/12/2024

Turismo: al via il bando da 8 mln per formazione e innovazione

24/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy