Le professioni ordinistiche istituite con il Dlgs 103/96 hanno diritto ad applicare un contributo integrativo superiore al 2% a tutte le commesse, senza distinzione tra Pubblica amministrazione e privato.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4062 del 3 luglio 2018, scrive la parola fine al contenzioso tra i ministeri del Lavoro e dell’Economia, da un lato, e Epap, Cassa Ragionieri e Adepp, dall'altro, sul caso della sentenza del Tar Lazio 966/2016 che accoglieva le ragioni dei professionisti.
La sentenza pone fine all'“ingiustificabile disparità di trattamento” - come etichetta la faccenda il CdS – di biologi, psicologi, infermieri, geologi, chimici, attuari, dottori agronomi e forestali e periti industriali (professioni ordinistiche istituite con il Dlgs 103/96) rispetto a commercialisti, avvocati e ingegneri, che applicano un contributo integrativo superiore al 2% a tutte le commesse, senza distinzione tra pubblico e privato.
La questione:
1. il ministero del Lavoro, con nota del 7 dicembre 2012, respingeva la riforma previdenziale Epap che, prevedendo un aumento del contributo integrativo dal 2 al 4% messo in fattura a carico del cliente, non specificava che dall’aumento veniva esclusa la pubblica amministrazione;
2. Epap, con Cassa Ragionieri e Adepp, nel marzo 2013 propone ricorso al Tar del Lazio, ottenendo ragione con la sentenza 966/2016;
3. i ministeri di Lavoro ed Economia presentano ricorso (6517/2016) contro la sentenza del Tar.
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