La sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 16675 del 27 luglio scorso, ha stabilito che in caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro deve versare, oltre alle retribuzioni perdute, i contributi previdenziali e assistenziali, anche se il lavoratore, dopo la sentenza che ha dichiarato inefficace il recesso, ha deciso di non rientrare in azienda e ha scelto di percepire l’indennità pari a 15 mensilità di stipendio, oltre al risarcimento del danno fissato dal giudice. I magistrati del Lavoro hanno chiarito che gli effetti dello Statuto dei lavoratori valgono sempre, anche quando il dipendente, invece di rientrare nel suo posto di lavoro, sceglie la formula dell’indennizzo. In sostanza, dunque, in tutti i casi in cui, per effetto di un vizio nella risoluzione del rapporto imputabile al datore, viene sancita la sua continuità, rimane a carico del datore l’obbligo contributivo, con l’importo stabilito dal giudice al termine del giudizio.
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