Con interpello è stato chiesto al ministero del Lavoro se sia possibile assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di un singolo spettacolo o una serie di spettacoli nell’ambito di una o più stagioni teatrali, oppure se sia necessaria una specifica previsione da parte della contrattazione collettiva di categoria. Nella risposta n. 61/2009, si rinvia al Dl 112/2008, che nel modificare l’articolo 1 del Dlgs n. 368/2001, ha sancito che è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo “anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro”. Per tali ragioni, l’impresa nello stipulare contratti a termine non è tenuta a dover fronteggiare esigenze valutabili esclusivamente in termini di eccezionalità o straordinarietà, dato che è possibile usufruire di questo strumento contrattuale anche a fronte di situazioni rientranti nella normale e ordinaria attività imprenditoriale. Nelle ipotesi oggetto dell’interpello, il contratto a termine, dunque, si considera lecito a meno che il datore di lavoro non voglia mascherare delle finalità fraudolente, che possono emergere dall’analisi della durata del rapporto di lavoro e dalla natura delle mansioni svolte.
Roberta Moscioni
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".