Con nota n. 23/II/0003361/06, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stabilisce che per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di un cosiddetto contratto a progetto.
Condizione necessaria per questa trasformazione del contratto di lavoro è che sia verificabile dalla documentazione presentata dal lavoratore richiedente il carattere autonomo del contratto a progetto. Cioè, lo stesso non deve presentare caratteristiche di subordinazione o parasubordianzione. Contemporaneamente, le Direzioni provinciali del lavoro devono verificare la disponibilità (attraverso il sistema SILEN) della specifica quota destinata alla conversione dei permessi per lavoro autonomo attribuita a livello locale.
Dunque, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie del contratto a progetto nel lavoro autonomo è necessario che le Dpl verifichino la presenza dei requisiti richiesti dalla specifica tipologia contrattuale, per consentire la corretta conversione del permesso di soggiorno per studio/formazione in permesso di lavoro autonomo.
Il Ministero ribadisce che questo intervento non riguarda i nuovi ingressi dall’estero, dato che la specifica attività di lavoro autonomo deve essere riconducibile ad una delle categorie individuate dal Dcpm del 1° aprile 2010.
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